IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva, ordinanza nella causa civile iscritta al n. 611 del ruolo generale dell'anno 2006, promossa da: Cioffi Augusto, elettivamente domiciliato in Bologna, v. Boldrini n. 14, presso lo studio dell'avv. Andrea Trentin, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso introduttivo; Contro Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, elettivamente domiciliata in Bologna, viale Aldini n. 88, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Giampaolo, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo. In punto a: riconoscimento di pensione di invalidita'. Svolgimento del processo e motivi della decisione L'avv. Augusto Cioffi, iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense dal 1 luglio 1992, con efficacia retroattiva dal 1 gennaio 1980, ha presentato alla Cassa istanza di concessione della pensione di invalidita'; tale istanza e' stata disattesa, risultando 1' istante iscritto alla Cassa solo dopo il compimento del quarantesimo anno di eta', per essere egli nato nel 1936. Infatti ai sensi degli artt. 5, primo comma e 4, primo comma, lettera b), legge n. 576/1980, la pensione di invalidita' non puo' essere concessa all'iscritto quando l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta'. Non e' dubbio che, permanendo inalterate le suddette disposizioni, la domanda del ricorrente non potrebbe essere accolta, mentre d' altro lato la Cassa convenuta non adduce l'esistenza di altri fatti preclusivi al riconoscimento della pensione di invalidita', il che' costituisce argomento sufficiente a ritenere la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale di tali disposizioni. In ordine alla non manifesta infondatezza, il dubbio di illegittimita' costituzionale sorge ove si consideri, per un verso, che due professionisti, che siano stati iscritti alla Cassa per il medesimo periodo di tempo, e abbiano versato la stessa misura di contributi - venendosi poi a trovare nella medesima condizione di invalidita', e di conseguente perdita della capacita' di lavoro e di guadagno -, possono godere o meno della pensione di invalidita', sulla base della circostanza che il rapporto assicurativo abbia avuto corso prima o dopo il compimento del quarantesimo anno di eta'; cioe' sulla base di una circostanza arbitraria, priva di significativita' sia con riguardo alla finalita' previdenziale perseguita dalla Cassa, sia all'esigenza di equilibrio economico tra contributi ricevuti e prestazioni erogate; per altro verso, vi e' lesione del diritto del lavoratore a godere delle forme di previdenza pubblica poste a tutela del rischio di invalidita', con privazione a suo danno di quei benefici, che egli ha concorso a rendere possibili per la generalita' degli appartenenti alla categoria, mediante i propri versamenti. Il dubbio di legittimita' costituzionale sorge dunque con riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione. La sentenza n. 132/1984 non costituisce precedente ostativo alla proposizione della questione; non solo e non tanto per il tempo trascorso, che giustifica da se' solo una nuova meditazione della materia; ma soprattutto perche' con essa vengono decise questioni di legittimita' costituzionali che attengono agli artt. 10 e 221, legge n. 576/1980, e cioe' questioni che pongono in dubbio la legittimita' dell'obbligo di iscrizione alla Cassa, che invece in questa sede si assume come presupposto fondativo della tutela che si invoca. Nemmeno si vuole, proponendo l'attuale incidente, censurare l'assenza di un requisito di proporzionalita' tra contributi e prestazioni, quanto l'assenza di tutela che si produce con certezza in danno dell'assicurato al verificarsi dell'evento dannoso oggetto dell'assicurazione; per cui pare allo scrivente che sia violato proprio il principio solidaristico, che vuole - riproducendo le parole usate dalla Corte proprio nella sentenza n. 132/1984, che l'attribuzione e distribuzione degli oneri previdenziali si adeguino alla capacita' contributiva e l'attribuzione e la distribuzione dei benefici previdenziali allo stato di bisogno.